Gruppo Escursionistico Speleologico Ostunese - OdV
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Statuto GEOS
Costituzione Denominazione – sede – Durata
ART. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, l’associazione denominata “Gruppo Escursionistico Speleologico Ostunese – OdV”, in conformità al dettato dell’ART. 32 del D.Lgs 117/2017.
L’associazione “Gruppo Escursionistico Speleologico Ostunese – OdV” di seguito denominata per brevità “GEOS”, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.
Il GEOS ha sede legale in Ostuni, in c.da Molillo S.P. 28 km. 2 ed opera sul territorio nazionale ed estero.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.
ART.2. Il GEOS, è una libera associazione culturale, scientifica e ricreativa di protezione ambientale e civile, assume la qualifica di Organizzazione di volontariato ai sensi della legge 266/91.
L’associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.
Scopi, finalità e attività
ART.3. Il GEOS è un’associazione apartitica, apolitica ed aconfessionale opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’ART. 5 commi e,f,h,ed i del Codice del Terzo Settore:
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attivita’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ,nonche’ alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281
- Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
Ed in particolare persegue le seguenti finalità
- Promuove attraverso ogni sua attività la crescita umana, culturale, sociale, tecnica, scientifica dei suoi associati e della collettività in cui opera.
- Attua la ricerca l’esplorazione la documentazione e lo studio delle grotte, delle aree carsiche e delle cavità artificiali, con particolare riferimento alle zone ipogee, epigee ed ad ogni altra attività speleologica in cavità urbane ed extraurbane.
- Promuove finalità culturali, sociali, scientifiche e ricreative nell’ambito della salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e umano.
- Tutela e valorizza gli ambienti naturali del territorio in cui opera ed in particolare del patrimonio carsico e speleologico.
- Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, ambientale e culturale.
- Protegge ogni specie animale e vegetale.
- Interviene nel campo dell’educazione e della didattica per favorire la conoscenza del territorio e del patrimonio carsico, speleologico e dei problemi ad esso connessi.
- Svolge tutte le attività relative alla frequentazione a scopo scientifico, turistico, didattico, ricreativo e culturale del territorio.
- L’Associazione persegue i propri scopi anche in collaborazione con altre associazioni, con le autorità pubbliche e amministrative, con le strutture della Protezione Civile, avvalendosi prevalentemente delle attività personali, volontarie e gratuite dei Soci.
- Svolge attività di Protezione Civile, attraverso i propri operatori volontari opportunamente preparati nei diversi settori, istituendo, ove possibile, specifici gruppi operativi nei diversi settori di Protezione Civile
ART.4. In particolare al fine di raggiungere i suoi scopi il GEOS potrà sviluppare attività aventi per oggetto quanto segue:
- Ricerca delle cavità carsiche attraverso l’approfondimento geologico ed idrogeologico del territorio avvalendosi di tutte le tecniche, gli studi sul territorio e della collaborazione di enti ed istituzioni;
- Esplorazione delle cavità sia verticali che sub orizzontali, delle cavità artificiali, delle cavità urbane, ricorrendo a tutte le tecniche speleologiche ed alpinistiche di progressione in ambienti ostili;
- Documenta ciascuna delle attività di ricerca ed esplorazione attraverso immagini fotografiche, filmati, rilievi e relazioni tecniche di tipo geologico, idrogeologico, biospeleologico, archeologico, naturalistico, storico e culturale;
- Divulga le proprie conoscenze ed i risultati delle proprie ricerche per mezzo di convegni culturali e scientifici, mostre fotografiche, manifestazioni di ogni genere, dibattiti e pubblicazioni.
- Svolge attività di vigilanza per il rispetto delle leggi regionali e nazionali vigenti e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell’ambiente. Comunica ad ogni ente ed autorità preposta ogni violazione e/o situazioni di pericolo di tipo idrologico, geologico, biologico, ed ambientale in genere.
- Trasmette alla Federazione Speleologica competente i dati, i rilievi, le documentazioni fotografiche e quant’altro richiesto al fine dell’accatastamento delle cavità naturali, delle cavità artificiali e ad ogni altro sito geologico (geosito) ritenuto rilevante.
- Si avvale della collaborazione di altre associazioni speleologiche, istituzioni scientifiche, universitarie e singoli studiosi.
- Attua ogni tipo di attività didattica e di divulgazione culturale, naturalistica e scientifica, con particolare apertura al mondo della scuola, per la diffusione e la conoscenza della speleologia e dei risultati ottenuti con la propria attività di ricerca.
- Organizza escursioni guidate in grotte, in territori carsici, ed in ambienti naturali in genere.
- Promuove ed organizza mostre, conferenze, corsi di speleologia, proiezioni di ogni tipo, manifestazioni musicali, manifestazioni teatrali, conferenze ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica e al teatro.
- Organizza qualsiasi attività turistica, come viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ambientale e naturalistico.
- Acquisisce la gestione e la produzione di pubblicità, la produzione e la vendita di stampati, anche periodici, di materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale.
- Stipula con enti pubblici e privati contratti e convenzioni.
- Gestisce aree naturali protette e oasi di protezione della fauna nel quadro delle leggi regionali e nazionali vigenti.
- Promuove, coordina e gestisce corsi di didattica, seminari, stages.
ART. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’opera di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
L’associazione aderisce alla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana (CNSS-SSI) costituendo al proprio interno la scuola di speleologia
ART. 6. Ai sensi dell’ART. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.
L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
Soci
ART.7. Possono essere soci coloro che condividono gli scopi dell’associazione e cooperano concretamente alla loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.
I soci si dividono in fondatori, ordinari, sostenitori, onorari.
Sono soci fondatori coloro che presenziano all’atto di fondazione e sono indicati nell’atto costitutivo.
Sono soci onorari coloro i quali per particolari benemerenze sono nominati tali dal Consiglio Direttivo, senza corrispondere la quota associativa.
Sono soci sostenitori coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l’Associazione mediante donazione di beni, servizi o versamento di quote annuali di particolare entità; la soglia oltre cui la quota versata dà diritto al riconoscimento della qualifica di socio sostenitore viene decisa dal Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari i restanti soci.
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero degli associati.
ART.8. L’adesione all’associazione è libera a chiunque intenda svolgere l’attività statutaria, previa approvazione della relativa richiesta ad opera del consiglio direttivo.
La domanda di ammissione deve essere redatta su apposito modulo ed in caso la richiesta provenga da un minore di età questa deve essere firmata dai tutori.
Il richiedente, con l’iscrizione, aderisce all’associazione in modo personale e spontaneo e presta gratuitamente la propria attività a titolo di volontario impegnandosi ad osservare le norme dello statuto.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
La quota è intrasmissibile, non è rivalutabile né rimborsabile.
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna ad osservare le norme statutarie
ART. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Diritti e doveri degli soci
ART.10. I soci del GEOS hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- essere iscritti ad altre associazioni speleologiche e non.
ART.11. I soci del GEOS hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito
Perdita della qualità di socio
ART.12. La qualità di socio si perde:
- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte inviate al consiglio direttivo;
- d) per esclusione.
- Può essere escluso il socio:
- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell’associazione ;
- b) che compia gravi infrazioni alle norme dello statuto;
- c) che assuma comportamenti lesivi dell’immagine e del nome dell’associazione;
- d) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali;
- e) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’associazione.
ART.13. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni da presentare in assemblea.
Lavoratori
ART. 14. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Organi sociali e cariche elettive
ART.15. Il GEOS è costituito dai seguenti organi:
– L’Assemblea dei soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
– Il Vice Presidente
– Il Segretario;
– Il Tesoriere.
L’elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato passivo ed attivo. Le cariche associative sono gratuite.
L’assemblea dei soci
ART. 16. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
- a) almeno una volta all’anno;
- b) entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
- c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione.
L’Assemblea dei soci ha il compito di adottare le decisioni più importanti per la vita dell’ associazione.
ART.17. La segreteria è tenuta a dare comunicazione dell’assemblea a tutti i soci almeno 10 giorni prima dello svolgimento mediante l’affissione della convocazione nella sede sociale e e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea
ART.18. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- discute ed approva il bilancio;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, in tale sede :
- Il Consiglio Direttivo dovrà presentare il Bilancio Consuntivo definitivo affinché venga approvato
- Si discute del Bilancio Preventivo per il nuovo anno predisposto dal Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo presenta una breve relazione sulle attività svolte nell’anno trascorso
- Si discute del Programma di attività per il nuovo anno predisposto dal Consiglio Direttivo
ART. 19. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo una delega.
È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
ART. 20. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 21. Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Consiglio Direttivo
ART.22. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le decisioni dell’Assemblea, esso rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed ha durata di 3 anni.
Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti stabiliti in sede di assemblea dei soci e non potrà essere di numero inferiore a tre.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
Fa parte del consiglio direttivo, il direttore della scuola di speleologia di cui all’art. 5 comma 3 o un suo delegato.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presidente dell’associazione è anche presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.
ART. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
ART. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
- predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
- predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
ART. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Il Presidente
ART. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il presidente è eletto direttamente dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per le elezioni.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente
ART.27. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Vice Presidente viene eletto fra i membri del Consiglio Direttivo alla sua prima convocazione.
Il tesoriere
ART. 28. Il Tesoriere, collabora con il Presidente ed a lui spetta il compito di:
- provvedere alla tenuta e all’aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell’Associazione.
- Per l’adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.
- Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l’utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio Direttivo. Egli è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell’Associazione.
Il tesoriere viene eletto preferibilmente fra i membri del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti alla sua prima convocazione.
Il segretario
ART.29. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
– provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci;
– è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
– esegue le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo, predisponendo l’ordine del giorno su indicazione del Presidente;
– tiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi dell’Associazione;
– si occupa direttamente o delegando e coinvolgendo altri soci o collaboratori, del protocollo della corrispondenza in arrivo ed in uscita, di coordinare l’allestimento, la redazione e l’aggiornamento dei mezzi di comunicazione;
– cura l’archivio dell’Associazione;
– può essere delegato dal Presidente alla firma di atti amministrativi ordinari.
– raccoglie le adesioni all’associazione
– convoca le riunioni del Direttivo e delle Assemblee.
Il segretario viene eletto preferibilmente fra i membri del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti alla sua prima convocazione.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
ART.30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Le risorse economiche del GEOS sono costituite da:
- quote associative degli aderenti;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’ART. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’ART. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.
ART.31. I beni dell’associazione GEOS sono: beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili, essi possono essere acquistati dall’organizzazione e sono ad essa intestati.
Inoltre, gli stessi, sono elencati nell’inventario depositato presso la sede del GEOS e può essere consultato dagli aderenti.
Tale patrimonio deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi propri dell’associazione GEOS ed a quelli ad esso direttamente connessi.
Controversie
ART. 32. I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sulla applicazione e sull’ interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nel regolamento interno eventualmente adottato dal Consiglio Direttivo e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.
Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno dalla controparte (l’associazione oppure il socio in caso di controversie tra soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Giudice di Pace competente per territorio.
Responsabilità e assicurazione
ART.33 Il GEOS risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati e può stipulare ogni tipo di assicurazione per i danni derivanti da proprie responsabilità
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
ART.34. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
Disposizioni finali
ART.35. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Privacy
ART.36. I dati personali acquisiti vengono trattati ai fini della legge sulla tutela dei dati personali per scopi societari e non verranno divulgati per nessun altro scopo.
Data 11 luglio 2019
Il segretario dell’assemblea Il Presidente dell’assemblea
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